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Meritevolezza degli atti di autonomia e clausola di irresolubilità

Riferimento: 9788849556483

Editore: Edizioni Scientifiche Italiane
Autore: De Martinis Paolo
Collana: Cultura giuridica e rapporti civili
In commercio dal: 2024
Pagine: 224 p., BC
EAN: 9788849556483
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Descrizione

Il tema della disponibilità dei rimedi sinallagmatici pone all'attenzione dell'interprete la questione della validità della clausola di irresolubilità. In questa prospettiva, sia l'analisi completa del sistema normativo sia il diritto uniforme e la lex mercatoria dimostrano la presenza di non pochi indici contrari alla centralità dell'azione di risoluzione che, sebbene non dirimenti ai fini dell'indagine, evidenziano una compatibilità della clausola con le logiche dell'ordinamento. Superate le critiche di carattere causalistico in merito all'ammissibilità del patto e distinte le clausole di irresolubilità da quelle di irresponsabilità - avendo le prime la funzione di disciplinare convenzionalmente, in maniera difforme dalla legge, il sistema dei rimedi e le seconde il ruolo di limitare le conseguenze dell'inadempimento -, e affermata la validità della clausola, il lavoro affronta la questione della ragionevolezza e proporzionalità della scelta, l'adeguatezza della opzione adottata e dunque la meritevolezza del patto. In particolare, diversamente dalla clausola di exclusive remedy inserita in un sale and purchase agreement, la funzione del pactum de non resolvendo non è di garanzia o assicurativa ma è di contrattualizzare il momento dell'inadempimento attraverso la conformazione negoziale del rimedio più giusto per gli interessi che risultano coinvolti nella singola e specifica fattispecie. L'indagine svolta sembra mostrare la meritevolezza della clausola con cui nel caso concreto si stabilisca una equivalenza monetaria tra una determinata prestazione per il caso dell'inadempimento - anche per dolo o colpa grave -, e il risarcimento del danno in grado di assicurare già ex ante una tutela effettiva al contraente fedele. L'equivalenza monetaria non significa però che in caso di inadempimento imputabile, cui non si accompagni l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, al contraente fedele sia concesso optare per la pretesa diretta alla stabilità del contratto e alla sostituzione della prestazione originariamente dovuta con quella equivalente, di carattere risarcitorio: se la prestazione non è divenuta impossibile, essa permane dovuta salvo che sia insuscettibile di esecuzione in forma specifica.
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